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Schede informative

Riprendiamo la rubrica di schede informative sulle attività dell'Unione europea, che sono state molto apprezzate, con riferimenti giuridici ma anche con riferimenti legati al dibattito politico e culturale, relative a temi di grande rilevanza sociale su cui l’Europa sta adottando scelte e scrivendo norme che delineeranno un orizzonte di scelte di standard che l‘ Europa auspica possano diventare di riferimento globale. Se volete ulteriori approfondimenti scrivetemi a: 

Roaming: abolizione, ancora per 10 anni

Questa scheda riguarda un argomento molto sentito ed apprezzato dai cittadini e, in particolare, dai giovani che più spesso viaggiano all’interno dei Paesi dell’Unione, ma anche da coloro che hanno una più spiccata mobilità per ragioni professionali o per scelte personali.

Si tratta del roaming, cioè il “sovrapprezzo” che in passato veniva posto sulle telefonate di tutti i cittadini europei, quando “varcavano il confine del loro Stato” e usavano il cellulare, con abbonamento fatto nel loro Paese, telefonando da un altro Paese.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, con una decisione comune e attraverso un apposito Regolamento, nel 2016 stabilirono che, a partire dal 15 giugno 2017, questo “sovrapprezzo” doveva essere abolito sia per le telefonate “voice” che per i “data” e che ciò dovesse essere attuato per 5 anni, rimandando a quella scadenza (30 giugno 2022) ogni successiva decisione.

Va ricordato che per questo Regolamento l’On. Patrizia Toia ebbe un ruolo di Shadow Rapporteur e fu determinante, durante i negoziati del Trilogo, nel fissare una data per l’abolizione del roaming, che non fosse troppo rinviata nel tempo.

Il tempo infatti consentito, per far scattare l’abolizione, fu quello strettamente necessario ad una revisione preliminare del “mercato all’ingrosso” per il roaming per gli operatori delle telecomunicazioni.

Il concetto chiave su cui si basa l’abolizione del roaming è racchiuso in queste parole “like at home”.

Insomma, gli europei che viaggiano all’interno dell’Unione possono quindi telefonare, spedire SMS o anche usare servizi di dati pagando la loro tariffa nazionale, come se fossero a “casa loro”.

Questo beneficio è stato molto utilizzato dai cittadini europei, come dimostrano gli studi  e le valutazioni effettuate.

Naturalmente alcuni problemi si sono manifestati, soprattutto in relazione ad alcuni potenziali abusi sugli abbonati per i quali il Regolamento prevedeva, misurate e proporzionate, possibilità di intervento degli operatori.

La imminente scadenza di questo beneficio ha reso necessario far approvare un nuovo Regolamento, i cui negoziati sono terminati proprio in questi giorni(metà dicembre 2021), e che ora necessita solo dell’approvazione finale del Parlamento, in modo che possa  entrare in vigore al 1 luglio 2022, affinché vi sia una continuità del beneficio del roaming a tariffa nazionale.

Il nuovo Regolamento porta ad un notevole miglioramento della situazione di uso dei servizi di roaming per gli abbonati con lo scopo di realizzare una condizione più equa.

CONTENUTI DEL NUOVO REGOLAMENTO

  1. Per quanto riguarda la durata del beneficio, questo è prorogato per 10 anni.
  2. I cittadini dovranno avere accesso a tutti i servizi di cui godono nel loro Stato, se, naturalmente, questi tecnologie e queste reti sono presenti nel Paese dove si recano. Ciò vale in particolare per i servizi del 5g che potrebbero non essere disponibili in altri Paesi.
  3. I consumatori hanno diritto ad avere la stessa velocità di rete, se nel Paese visitato ci sono reti e servizi di analoga qualità. L’operatore telefonico dovrà garantire, quando si avvale di operatori in altri Paesi, che questa “continuità” di livello di servizi sia garantita e, nel caso in cui non sia tecnicamente possibile, deve avvertire i suoi abbonati, informandoli su quali servizi e di quale qualità si possono trovare in roaming. In sostanza, nel contratto di roaming queste condizioni devono essere specificate e, parallelamente, sui siti degli operatori.
  4. I cittadini hanno diritto di essere informati sui contratti di roaming, devono godere di reti e servizi di analoga qualità nel loro Paese e in roaming.
  5. Anche le imprese fornitrici di servizi online hanno diritto di godere de una connettività “continua” nel mercato unico, in modo che possano, senza interruzioni, continuare a fornire i loro servizi e le loro applicazioni ai diversi clienti ovunque, in Europa, si collegassero, durante i loro spostamenti.
  6. Gli operatori dovranno informare con chiarezza gli abbonati sui servizi che avranno in roaming, se questi hanno costi supplementari, mentre nel Paese di origine sono gratuiti.
  7. Nel caso di utilizzo di reti non terrestri (come per le connessioni mobili a bordo di nave o aerei), il cittadino deve essere informato dalle compagnie telefoniche con SMS sulle tariffe supplementari per il roaming.
  8. Se il consumatore arriva ad una spesa pari al costo di 50€, onde non aumentare ulteriormente i costi, i servizi in roaming dovranno essere interrotti

La chiarezza dei diritti e dei doveri dei diversi soggetti è importante per costruire un quadro in cui tutti avranno vantaggi:

  • I cittadini
  • Le imprese
  • Gli operatori stessi, che possono conoscere con precisione e per tempo le condizioni di mercato in cui operano.

I “servizi a valore aggiunto” sono comunicazioni specifiche verso numeri ben definiti. Si tratta spesso di servizi di assistenza, che gli operatori mettono a disposizione dei loro abbonati.

E’ evidente che tali servizi comportino tariffe speciali e, spesso, anche se sono gratuiti a livello nazionale, non lo sono in roaming. In tal caso deve valere la trasparenza e le informazioni dovranno essere chiare e preventive, per evitare “sorprese nella bolletta”.

Ecco perché il nuovo Regolamento definisce un obbligo di informazione, nei contratti di abbonamento, sui servizi e i costi eventuali in roaming. E, inoltre, quando l’abbonato arriva in un altro Paese, deve ricevere un SMS, che avverta su questi possibili costi aggiuntivi.

Nel caso dei numeri di emergenza, il roaming deve consentire a tutti l’accesso e l’utilizzo per il numero 112. Se questo non è possibile, devono essere resi disponibili modi alternativi rispetto alla chiamata diretta al 112.

In conclusione, su questo importante servizio di emergenza attivabile col 112, è importante (e il Regolamento lo stabilisce) che sia garantito l’accesso in roaming per chiunque ne abbia bisogno, anche attraverso mezzi di comunicazione alternativi per raggiungere lo stesso risultato e che sia altresì garantita gratuitamente la trasmissione della localizzazione di chi chiama.

Le modalità alternative possono essere anche non vocali, ciò che deve essere indispensabile è l’informazione per tutti e tale da soddisfare anche le esigenze dei consumatori con disabilità.

Infine, per rafforzare tutte le possibilità di accesso dei casi di emergenza, c’è l’obbligo di informare delle applicazioni mobili di allarme pubblico e di indicazioni su come scaricarle.

E ciò che è molto significativo è che l’informazione agli utenti su questi servizi importanti deve essere fatta agli utenti in roaming senza la loro richiesta specifica.

Un punto critico, anche nel Regolamento del 2017, è quello della “politica dell’utilizzo corretto” (fair use policy FUP).

Lo scopo del Regolamento è strettamente quello di contenere gli eventuali abusi, cioè gli usi abusivi o anomali, ma non intervenire ulteriormente, perché in tal caso si potrebbero, anche involontariamente, creare ostacoli per gli utenti finali.

E’ giusto, infatti, adottare una “politica dell’uso corretto” (perché casi di utilizzo impropri del Regolamento sull’abolizione del roaming e di uso anomalo sul principio “like at home”) si sono verificati.

Ma tali misure non possono essere troppo articolate e tali da poter essere “sfruttate” o utilizzate in modo anomalo dalle società di telecomunicazioni che forniscono servizi in roaming per scopi diversi.

Un uso anomalo e strumentale da parte delle società di telecomunicazioni potrebbe essere ad esempio una restrizione di fornitura del servizio o una differenziazione della qualità del servizio per i clienti “potenzialmente” scorretti nell’uso del roaming.

A tal fine la Commissione si riserva di esaminare  e proporre possibili interventi di restrizione delle applicazioni e degli effetti delle misure della “politica di uso corretto”, se riscontrasse anomalie o eccezioni non consentite.

Per spiegare cosa significa “uso corretto” faremo un esempio: una persona che viaggia periodicamente in un altro Paese UE non è obbligato a cambiare contratto, per continuare a usare il roaming. Ma se quella persona si trasferisce in un altro Paese e vive lì, allora, se non passa ad un contratto locale e usa in modo continuativo e definitivo il roaming, questo comportamento non è più ritenuto “un uso corretto”.

Infine, riassuntivamente, i punti salienti, che corrispondono anche alle priorità sostenute anche dall’On. Toia nel corso dell’esame del provvedimento sono:

  1. Attenzione, e conseguente , facilitazione nelle norme ai cambiamenti dovuti alla pandemia Covid-19 (che è cresciuta massicciamente) e alle trasformazioni delle modalità di utilizzo.
  2. Affermazione della uguale qualità del servizio, sia in roaming che nel Paese di origine, che le compagnie telefoniche devono rispettare e garantire.
  3. Rispetto del criterio della trasparenza sia per la qualità del servizio che per la completezza e responsabilità delle informazioni al cliente.
  4. Garantire che l’accesso ai servizi di emergenza sia rispettato pienamente anche in roaming.
  5. Completezza e … nelle informazioni sui costi aggiuntivi dei servizi a valore aggiunto.
  6. Garanzia che per gli utenti con disabilità ci sia accessibilità effettiva ai servizi.

A monte e a latere del Regolamento, che offre certezza di mercato e delle condizioni relative agli operatori perché il settore si sviluppi e cresca, è la modifica del mercato all’ingrosso e il ribasso dei relativi prezzi, attraverso una riduzione significativa dei massimali all’ingrosso che da 2€ a, inizialmente, 1€ e poi alla fine, per un compromesso tra i gruppi necessario per arrivare al testo finale, a 1,1€ per il 2026 e 1,0€ al 2027.

La riduzione dei massimali è necessaria per avvantaggiare i consumatori e riguarda le tariffe di roaming all’ingrosso che sono i prezzi che le compagnie telefoniche si applicano reciprocamente tra loro quando i rispettivi abbonati/clienti devono usare reti di altri all’interno della UE.

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