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Schede informative

Riprendiamo la rubrica di schede informative sulle attività dell'Unione europea, che sono state molto apprezzate, con riferimenti giuridici ma anche con riferimenti legati al dibattito politico e culturale, relative a temi di grande rilevanza sociale su cui l’Europa sta adottando scelte e scrivendo norme che delineeranno un orizzonte di scelte di standard che l‘ Europa auspica possano diventare di riferimento globale. Se volete ulteriori approfondimenti scrivetemi a: 

Lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica

Da tempo molte parlamentari (e l'on. Toia tra le prime) chiedevano un atto legislativo, cioè una vera e propria direttiva, per definire con più precisione specifici reati sulla violenza alle donne, in modo che questa fattispecie sia recepita in tutti gli ordinamenti dei 27 Stati Membri.

Infatti alcuni Paesi hanno nei loro ordinamenti (e l'Italia tra questi) la previsione di una fattispecie di reato ben definita e tipizzata, in altri Paesi invece la violenza è un reato generico, come se non ci fosse un vero e proprio reato a sè che vede la donna vittima in quanto proprio donna, cioè appartenente ad un genere, ancora ritenuto non pienamente protagonista e persona autonoma.

È insomma la soggettività della donna, la sua autonomia e la sua di libertà che vengono negate e perciò colpite.

La donna è considerata oggetto e può essere, perciò, posseduta e sottomessa, fino alla morte, secondo una cultura non solo patriarcale, ma negatrice dei diritti della Persona.

Il fenomeno è diffuso in tutti i Paesi europei e oggi si assiste ad una regressione e cresce il numero delle donne colpite, fino al punto di diventare, in molti Paesi, una vera e propria piaga sociale, spesso nascosta nelle mura domestiche.

Si stima infatti che in Europa 1 donna su 3 sia stata vittima di violenza sessuale. Vale a dire 75 milioni di donne vittime. In particolare, nel 2014 una donna su 10 ha riferito di essere stata vittima di violenza sessuale dall'età di 15 anni e 1 su 20 di essere stata vittima di STUPRO.

Inoltre 1 su 5 ha subito violenza domestica e 2 su 5 hanno subito comportamenti abusivi e di controllo improprio. In un’indagine svolta dall’ISTITUTO EUROPEO per l’UGUAGLIANZA di GENERE (EIGE) è emerso che anche online il fenomeno si sta estendendo.

Nel 2020 una ragazza su 2 è stata vittima di violenza di genere online. (Anche gli uomini sono tra le vittime di questi fenomeni online ma maggiormente colpito è il mondo femminile).

Il fenomeno è mondiale: nel 2020 il World Wide Web Foundation ha denunciato che il 52% delle giovani donne aveva conosciuto (su di sé) questo genere di violenza e che oltre l'80 sostenesse che il fenomeno era in aumento.

Altro campo di violenza è quello che si verifica nel mondo del lavoro: è esattamente lì che è avvenuto 1/3 delle molestie sessuali verificatesi nell'UE.

L'Agenzia europea per i diritti fondamentali sostiene che il 32% dei molestatori è parte dell'ambiente lavorativo, cioè colleghi, superiori o clienti.

Nel 71% dei casi il molestatore era uomo, il che dimostra che anche in questo campo (on line) la violenza è sulle donne e viene attuata soprattutto dagli uomini.

Altra considerazione sullo stato della situazione riguarda lo scoppio del COVID che ha fatto tragicamente aumentare la violenza domestica. Ciò è avvenuto per il concomitante effetto di due diversi fenomeni.

Nella “costrizione” in casa sono aumentati i fattori di stress con l'isolamento e la restrizione in spazi spesso ridotti e, nello stesso tempo, la maggiore difficoltà a raggiungere i centri o le persone di sostegno.

In tali casi l’unico supporto e sostegno è stato rappresentato dai contatti telefonici con i servizi di supporto o di emergenza che sono stati istituiti.

Per questo si è lottato per avere un atto legislativo e FINALMENTE la Commissione ha presentato una proposta di direttiva che è all'esame del Parlamento, in dirittura finale al trilogo e sarà presto adottata in via definitiva.

Uno scoglio iniziale è stato quello della base giuridica su cui costruire, in base a una precisa competenza europea, l’impianto regolatorio.

La base giuridica è stata finalmente individuata nell'art. 82 e nell'art. 83 paragrafo 1 del Trattato TFUE.

L’art. 82 consente, attraverso la base giuridica che offre, di elaborare a livello europeo norme per i diritti delle vittime di reato.

L'art. 83 consente di elaborare, a livello UE, norme per la definizione di reati (e relative sanzioni) per lo sfruttamento sessuale di donne, minori e per i reati informatici.

Lo scopo della direttiva

Lo scopo è di disporre, in tutta la UE e dunque in ogni Stato Membro, di una norma specifica che combatta la violenza contro le donne e la violenza domestica.

 Vi è infatti, come detto, un vuoto legislativo che definisce in modo specifico tali reati.

La direttiva vuole definire norme minime perché poi toccherà agli Stati Membri essere più articolati, nel rispetto delle proprie specificità.

Si tratta, dunque, di un intervento flessibile, chiaro nelle norme minime e aperto alla normativa degli Stati per le norme più dettagliate.

I contenuti della direttiva

I punti salienti sono:

  • identificare alcune forme di violenza sulle donne come REATI, quindi specificatamente reato di STUPRO per mancanza di consenso, le mutilazioni genitali e alcune tipologie di violenza online.

Su questo punto bisogna fare una sottolineatura importante.

Dire che stupro è ogni atto compiuto in mancanza di consenso è molto importante e cambierà alcune normative per cui oggi per definire violenza per stupro occorre dimostrare che è stata usata la forza.

La norma vuole essere chiara e si può ricondurre a questo slogan: un NO è NO!

Anche senza uso di violenza, se non c’è assenso, c’è stupro!

Speriamo vivamente che su questo punto qualificante del Parlamento il Consiglio non voglia opporsi o “sminuire” la novità del Testo.

  • Aiutare le vittime a ricorrere alla giustizia ricevendo protezioni adeguate.

Sappiamo che spesso le vittime non denunciano per non essere oggetto di quella che viene chiamata la “vittimizzazione secondaria”, perché a fronte di una denuncia, anziché processare lo stupratore, inizia un più o meno esplicito “processo” alla vittima, al suo abbigliamento, alle sue abitudini, etc.

Tra l'altro per quanto riguarda la facilitazione al ricorso alla giustizia, si è allungato considerevolmente il tempo entro il quale fare una denuncia.

  • Aiutare le vittime con misure specifiche e adeguata assistenza, con accoglienza nelle case di rifugio e altre forme di sostegno
  • Fare ogni sforzo per eliminare e prevenire la violenza domestica agendo su 3 piani:
  • con campagne di sensibilizzazione e informazione di servizi utili per le vittime;
  • con la preparazione di professionisti e operatori capaci di interloquire e sostenere le vittime in questi complessi processi;
  • con programmi di trattamento specifico per i “violenti” e gli autori di reato di violenza.

Un effetto importante che la proposta di direttiva avrà è che, con le sue definizioni e i criteri in essa contenuti, si potrà rendere operativa la norma contenuta nel Digital Service Act cioè la norma sui servizi digitali.

Si chiarisce e definisce quali sono i contenuti illegali collegati alla violenza on line e al reato della diffusione non consensuale di immagini intime.

Tali contenuti dovranno rapidamente essere rimossi, attivando i procedimenti giudiziari previsti.

Analisi del punto di vista e delle proposte migliorative del Parlamento

La proposta di direttiva arrivata dalla Commissione europea è stata a lungo esaminata e discussa da due Commissioni parlamentari:

  • la Commissione LIBE che legifera nell’ambito delle libertà civili;
  • la Commissione FEMM che ha competenza sulle tematiche di genere e sulla promozione della donna.

È stato un lavoro lungo e approfondito arricchito anche da molti workshop e discussioni con esperti e operatori giuridici specializzati.

Si è arrivati così all'approvazione a Strasburgo in plenaria il 12 luglio 2023 di un testo molto più avanzato, più puntuale, specifico e concreto rispetto a quello più generico e “blando” della Commissione europea.

I punti proposti e approvati dal Parlamento, anche grazie al fondamentale contributo del gruppo SD, nel quale la lotta alla violenza alle donne è sempre stata una PRIORITÀ, sono i seguenti:

  • sulla definizione penale di stupro, riferita essenzialmente alla mancanza di consenso si è articolata meglio la lista dei fattori che concorrono a negare la libertà di decisione e cioè la paura e gli atti di intimidazione sulle vittime;
  • sulle norme penali si sono proposte alcune ulteriori pene complementari relative all'aggressione sessuale (che non configura uno stupro) e anche altre norme penali complementari per le mutilazioni genitali intersessuali, il matrimonio forzato e le molestie sessuali nell'ambiente di lavoro;
  • sulle circostanze aggravanti il Parlamento ha chiesto un ampliamento, in riferimento, ad esempio, allo stato eventuale di gravidanza, o altre situazioni di disagio;
  • sempre per le circostanze aggravanti il Parlamento chiede che siano considerati tali anche gli atti particolarmente inumani o umilianti;
  • sul punto dell'online il Parlamento ha chiesto una definizione più omnicomprensiva del “materiale intimo”, considerando anche immagini o video non di carattere sessuale, ma comunque offensivi e degradanti per la vittima;
  • per il sostegno alle vittime il Parlamento chiede la certezza di una assistenza legale gratuita e nella lingua comprensibile alla vittima;
  • per l'assistenza si chiede che ogni Stato membro preveda case di accoglienza specializzate per le donne vittime.

Come già accennato, va ricordato che la novità importante che riguarda la messa in pratica delle norme europee sui servizi digitali “Digital Service Act”, arriva a toccare la “responsabilità delle piattaforme”.

Si tratta di una norma già approvata che solo ora, con la Direttiva contro la violenza alle donne, può trovare applicazione.

Infatti, la direttiva permetterà di utilizzare la norma sui servizi digitali, perché finalmente definisce bene i contenuti illegali online relativi alla violenza online.

Quindi solo così si potrà pretenderne la rimozione e, soprattutto, prevenirne la pubblicazione.

La norma definita inoltre, per ciò che già stato pubblicato ed è oggetto di procedimento giudiziario, consentirà una utile accelerazione.

A che punto siamo ora

Dopo l'approvazione del testo del Parlamento, in prima lettura, è iniziata una intensa fase di trilogo con riunioni molto serrate e “accese”.

Il negoziato non è facile perché molti paesi, cioè Stati Membri, si oppongono o fanno resistenza su molti punti:

  • sulla definizione di stupro come reato, basato sull'assenza di consenso;
  • sulle norme penali;
  • sugli obblighi di assistenza per gli Stati Membri;
  • sulla necessità di procedere al trattamento degli autori del reato per impedire la ripetizione dei reati.

Si tratta, come evidenziato, di punti essenziali e non secondari.

Per questo i Relatori del Parlamento resistono e mantengono la loro posizione sui punti più “coraggiosi” e fortemente qualificanti.

La speranza è che un testo finale veda presto la luce e che mantenga le sue caratteristiche positive e avanzate.

Il gruppo SD è in ogni caso impegnato nella direzione di una posizione ambiziosa, senza tentennamenti.

Occorre infatti capire che bisogna fare un salto culturale, superando una cultura “patriarcale” e non sufficientemente attenta ai diritti delle donne, alla parità e alla dignità.

Tale “vecchia” cultura sottovaluta e minimizza molti atteggiamenti e questo prepara spesso il terreno a più efferate e tragiche violenze.

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